Con la pubblicazione del Decreto Legge datato 4 maggio 2023, già in vigore dal 5 maggio 2023, il Governo ha apportato delle nuove modifiche al D.Lgs. 81/08, introducendo nuovi obblighi per il datore di lavoro, il medico competente e il lavoratore autonomo, e intervenendo su altri articoli del “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro”.
Quali sono gli articoli del D.Lgs. 81/2008 che sono stati modificati?
Le modifiche apportate con il decreto lavoro al D.Lgs. 81/08 riguardano i seguenti articoli:
Art. 18, che riguarda gli “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”
Art. 21, che riguarda le “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi”
Art. 25, che riguarda gli “Obblighi del medico competente”
Art. 37, che riguarda la “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”
Art. 71, che riguarda gli “Obblighi del datore di lavoro”
Art. 72, che riguarda gli “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”
Art. 73, che riguarda l'”Informazione, formazione e addestramento”
Art. 87, che riguarda le “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”
Quali sono le novità e le modifiche al D.Lgs. 81/08?
In attesa della conversione in Legge e della successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, riportiamo di seguito un estratto delle modifiche apportate con il decreto lavoro del Governo al D.Lgs 81/2008:
Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 vengono apportate le seguenti modifiche:
- all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: “presente decreto legislativo.” vengono sostituite con le seguenti: “presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;”
- all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: “titolo III” vengono aggiunte le seguenti: “, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV”;
- all’articolo 25, comma 1: dopo la lettera e) viene inserita la seguente: “e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;”; dopo la lettera n) viene aggiunta la seguente: “n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.”;
- all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) viene aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;
- all’articolo 71, il comma 12 viene sostituito dal seguente: “12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.”;
- all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo viene sostituito dal seguente: “Deve inoltre acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.”;
- all’articolo 73, dopo il comma 4, è stato aggiunto il seguente: “4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.”;
- all’articolo 87, comma 2, lettera c), vengono aggiunte in fine le seguenti parole: “e dell’articolo 73, comma 4-bis”.
Per riassumere le modifiche:
- È prevista la nomina del medico competente non solo in caso di rischi che richiedono sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi;
- Viene integrato l’articolo 21 obbligando il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisionali previste nel Titolo IV;
- Il medico competente è obbligato a richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro;
- In caso di gravi impedimenti, il medico competente è obbligato a indicare un sostituto;
- È previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà, tra le altre cose, individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
- Viene sostituito l’articolo 72 comma 2 con il seguente: [Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili] deve inoltre acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l’utilizzo;
- Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro (obbligo sanzionato).





