Nuova norma antincendio 2026: cosa cambia per ristoranti, bar e attività ricettive con la Circolare 674/2026

7 Maggio 2026

Nuova norma antincendio 2026: cosa cambia per ristoranti, bar e attività ricettive con la Circolare 674/2026

La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nei locali di ristorazione, bar e attività ricettive è un tema che richiede costante aggiornamento, soprattutto alla luce delle recenti precisazioni normative. In base alla nostra esperienza succede spesso, infatti, che i gestori di bar e ristoranti si trovano in difficoltà nel gestire e applicare le normative di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche perché non riescono a distinguere con chiarezza tra le semplici attività di somministrazione e quelle che ricadono in regimi di controllo più rigorosi, come attività musicali e di intrattenimento. Con la circolare 674 del 2026 sono cambiate alcune cose e bisogna adeguarsi quanto prima per poter operare in tranquillità e garantire sicurezza ai fruitori dell’attività.
In questo articolo facciamo chiarezza sulle novità normative con indicazioni sulle azioni da fare.



La Circolare n° 674/2026: cosa cambia

Il 15 gennaio 2026, il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha emanato la Circolare n° 674/2026. Questo documento fornisce indirizzi operativi uniformi ai Comandi provinciali per il corretto inquadramento di bar, ristoranti e locali che fanno musica dal vivo o altre forme di intrattenimento. La circolare ribadisce che, di norma, i bar e i ristoranti non rientrano tra le attività soggette ai controlli sistematici dei Vigili del Fuoco previsti dal D.P.R. 151/2011. L’obbligo di prevenzione incendi scatta in situazioni specifiche. Il consiglio quindi, è quello di verificare la propria posizione richiedendo una consulenza ad aziende e/o professionisti competenti, soprattutto se l’attività è solita organizzare eventi che trasformano temporaneamente l’esercizio in un luogo di pubblico spettacolo.

Le novità per ristoranti e bar

Per i ristoranti e bar autonomi ribadisce che, in linea generale, non sono soggetti al D.P.R. 151/2011 perché non compaiono nell’Allegato I, salvo i casi in cui si trovino dentro strutture già soggette (es. centri commerciali) o abbiano impianti di produzione di calore oltre 116 kW. Un cambiamento pratico riguarda la gestione di musica dal vivo, karaoke e intrattenimento: se non c’è attività danzante, non esistono sale dedicate e la capienza resta entro 100 persone, il ristorante non diventa automaticamente un locale di pubblico spettacolo e quindi non ci si deve adeguare con nuovi piani antincendio. Se invece la capienza supera le 100 persone e si svolgono attività di ballo e ci sono locali adibiti, il tutto va messo a norma. Viene inoltre richiamata con forza la necessità di considerare tutti gli “occupanti” (clienti inclusi) nella valutazione del rischio incendio e nella gestione dell’emergenza, non solo i lavoratori.

Effetti sulle attività ricettive

Le strutture ricettive con oltre 25 posti letto restano soggette ai controlli VVF (categoria 66 del D.P.R. 151/2011) e continuano a dover rispettare le regole tecniche specifiche (D.M. 9 aprile 1994, D.M. 9 agosto 2016, D.M. 16 marzo 2012). Questi obblighi, che riguardano ad esempio compartimentazione, vie di esodo, impianti di rivelazione/allarme, idranti, non sono modificati direttamente dalla Circolare 674/2026. Ciò che cambia è l’inquadramento dei bar, ristoranti, sale colazioni ed eventuali sale eventi presenti dentro gli alberghi: tali spazi vanno classificati con i criteri della circolare, per capire se restano semplici pubblici esercizi interni o se, per affollamento e prevalenza dell’intrattenimento, diventano locali di pubblico spettacolo con regole più stringenti. In molti casi questo comporta la necessità, per le strutture ricettive, di rivedere la valutazione del rischio incendio, i piani di emergenza e la documentazione SCIA, distinguendo meglio tra area ricettiva, area di somministrazione e eventuale area spettacolo.

L’importanza della conformità e le sanzioni

Non essere soggetti ai controlli diretti dei Vigili del Fuoco non esime dal rispetto delle norme sulla sicurezza antincendio, che restano pilastri fondamentali della tutela dei lavoratori e degli avventori. L’omessa valutazione del rischio incendio o la mancata adozione delle misure di prevenzione previste dal D.M. 3 settembre 2021 o dal Codice di Prevenzione Incendi espone il datore di lavoro a pesanti sanzioni amministrative e penali. In caso di controlli, la carenza di documentazione aggiornata o l’inefficienza dei sistemi di sicurezza può comportare la sospensione dell’attività e gravi responsabilità civili.

SafeNet per l’antincendio in bar e ristoranti

In un panorama normativo che evolve, il rischio di interpretazioni errate è elevato. SafeNet affianca i titolari di locali nella gestione pratica di questi adempimenti, offrendo una consulenza tecnica specializzata per definire con precisione il profilo di rischio della propria attività e garantire soluzioni concrete per lavorare in piena legalità.

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