In linea con l’aumento dell’importanza della posizione del preposto, la Legge di Conversione n. 215/2021 del Decreto Legge n. 146/2021 ha apportato modifiche all’articolo 37 del Decreto Legislativo n. 81/2008 riguardante la Formazione, introducendo un nuovo paragrafo 7-ter. In base a questo paragrafo, l’adeguata e specifica formazione del supervisore, così come il loro aggiornamento periodico, deve essere assicurato tramite modalità in presenza e dovrà essere ripetuto almeno ogni due anni, o ogni volta che ciò sia necessario a causa dell’evoluzione dei rischi o dell’apparizione di nuovi rischi.
La violazione di questo paragrafo comporta, per il datore di lavoro e il dirigente, sanzioni penali che possono variare dall’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro [Art. 55, comma 5, lett. c)].
Relativamente alla formazione in presenza e all’aggiornamento biennale della formazione obbligatoria riguardante la salute e la sicurezza sul lavoro dei supervisori, possiamo riportare come segue:
La Legge di Conversione 215/2021 del DL 146/2021 è stata resa pubblica sulla Gazzetta ufficiale del 20.12.2021, entrando in vigore il giorno successivo. L’obbligazione, penalmente punibile con l’arresto o un’ammenda, dell’aggiornamento biennale è stata aggiunta all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 tramite questa legge. La Costituzione proibisce la retroattività della legge penale, quindi questa obbligazione è entrata in vigore il 21.12.2021 e non può avere effetti retroattivi.
Tenendo conto del possibile periodo di transizione contemplato nel nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione, è necessario consultare la recente circolare INL 1/2022, pubblicata il 16 febbraio 2022. Per coloro la cui formazione quinquennale scade prima del 21.12.2023, si consiglia di rispettare il termine prefissato. Invece, coloro che hanno un ciclo formativo quinquennale che scade dopo il 21.12.2023, dovrebbero cercare di completare il loro aggiornamento formativo entro tale scadenza.
Per chiunque desideri anticipare i propri aggiornamenti, il miglioramento continuo rappresenta l’obiettivo da perseguire. Per coloro che hanno programmato la formazione FAD, tenendo presente che qualsiasi cambiamento avrà effetto dal 21.12.2023 e che gli attuali accordi Stato-Regioni non sono stati ancora annullati, le norme attuali restano pienamente valide e dovranno essere rispettate fino a quando non saranno sostituite. Pertanto, non sembrano esserci motivi per non completare i propri cicli formativi con i metodi precedentemente stabiliti.
Da aggiungere che la formazione effettuata attraverso videoconferenza sincrona con la telecamera accesa deve essere considerata come formazione in presenza. In ogni situazione, un modulo formativo supplementare di una o due ore, preferibilmente in presenza, è fortemente consigliato.
Ricordiamo la recente revisione all’articolo 37, con un’aggiunta al secondo comma, che stabilisce che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano debba adottare un Accordo. Questo Accordo avrà come scopo l’unificazione, la revisione e la modifica degli Accordi correnti implementati da questo decreto legislativo nel campo della formazione, allo scopo di assicurare: a) la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità di formazione obbligatori per l’impiegatore; b) l’identificazione delle modalità di verifica finale per l’apprendimento obbligatorio di tutti i programmi formativi e di aggiornamento obbligatori riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro, e quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento del lavoro.
Il comma 7 ter non stabilisce alcun nesso tra l’adempimento biennale dell’addetto alla formazione e il nuovo patto Stato-Regioni, dato che vengono mantenuti in vigore quelli approvati dal 2011. In netto contrasto con l’educazione del datore di lavoro, il cui contenuto e durata sono completamente affidati all’approvazione del nuovo accordo.
La nota circolare INL 1/2022, che propone l’argomento che l’obbligazione di aggiornamento biennale del supervisore rimane in attesa fino all’approvazione del nuovo accordo Stato-Regioni, è in contrasto con l’interpretazione letterale del comma 7 ter dell’articolo 37 in termini di durata (a differenza di quanto stabilito precedentemente, prima della legge n. 215/2021, quando si prospettava l’aggiornamento periodico del supervisore, e in questo caso non c’era dubitazione che la periodicità era affidata all’Accordo Stato-Regioni – ASR -): ma questa prospettiva era praticamente irrilevante se il nuovo Accordo Stato-Regioni fosse stato approvato entro il 21 dicembre 2023.
Ma è certo che non troveremo il tanto atteso Nuovo Accordo Quadro sulla formazione obbligatoria sotto l’albero di Natale, quindi non possiamo restare in silenzio su un’interpretazione dannosa per la gestione ottimale della sicurezza sul lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori, per i supervisori, ma anche per le imprese che non stanno potenziando la consapevolezza del ruolo dei supervisori.
Non vi è alcun riferimento al recente accordo Stato Regioni nell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 riguardante l’aggiornamento biennale dei preposti. Questo entrerà in vigore a partire dal 21 dicembre 2023, conformemente alla tabella successivamente pubblicata, senza alcuna forma di retroattività della norma penale (che è proibita dalla Costituzione) e secondo quanto stabilito dall’accordo corrente sulla formazione. Voglio enfatizzare, seguendo la Suprema Corte, che le direttive dell’Amministrazione non rappresentano una fonte di diritto e quindi non vincolano cittadini, aziende e nemmeno i giudici, ma dovrebbero idealmente fornire orientamento agli uffici responsabili locali per l’attuazione delle regolamentazioni [rispetto a decisioni della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 11931 of 1995; Cass. n. 14619 of 2000; Cass 21154 of 2008; Cass. 5137 of 2014; Cass n. 6185 of 2017), dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 giugno 2012 n. 3457, Consiglio di Stato sent. n. 567 del 2017) e addirittura dalla Corte Costituzionale (Sentenza Corte Costituzionale 33/2019)]. Inoltre, “La circolare ministeriale, quando interpreta una disposizione legislativa, si intende come un’azione interna mirata a guidare uniformemente l’azione delle autorità amministrative, senza alcun effetto esterno”(Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478).
Pertanto, non solo queste azioni non possono essere viste come base per provvedimenti che infrangono i diritti di cittadini, imprese e lavoratori, ma gli ufficiali pubblici che si attengono semplicemente al richiamo dei decreti legislativi esistenti possono tranquillamente ignorare la loro interpretazione senza che ciò implichi l’illegalità delle loro azioni per violazione della legge (Consiglio di Stato, sezione III, 26 ottobre 2016 n. 4478).
Approfondimento su: https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-obbligatoria-l-aggiornamento-del-preposto-AR-23904/





