Dal 4 ottobre 2022 è entrata in vigore la nuova Normativa Antincendio, ecco cosa prevede

25 Ottobre 2022

Corsi di formazione sulla sicurezza aziendale

Il 4 ottobre la nuova normativa di riferimento per la gestione del servizio di prevenzione e protezione antincendio è il D.M. 2 settembre 2021.

Il nuovo Decreto o stabilisce i criteri da seguire per l’adozione delle misure antincendio sia in esercizio che in emergenza, da parte del datore di lavoro.

Le novità introdotte sono:

Modifica della denominazione dei corsi

  • Rischio basso –> Livello 1;
  • Rischio medio –> Livello 2;
  • Rischio alto –> Livello 3.

Le esercitazioni pratiche, svolte esclusivamente in presenza, sono diventate obbligatorie anche per il livello 1 oltre che per i corsi di livello 2 e 3.

Le attività di formazione ed aggiornamento sulla parte teorica possono esser svolte in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono.

Periodicità della frequenza di aggiornamento definita con esattezza la periodicità di aggiornamento della formazione per addetti antincendio, ovvero 5 anni; il periodo di aggiornamento, all’interno della precedente normativa, non veniva precisamente specificato e veniva considerata una validità triennale.

Corsi svolti con le precedenti modalità, se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, quindi nei 6 mesi successivi al 4 ottobre 2022, saranno ritenuti validi.

Entrata in vigore dell’obbligo di redazione del piano di emergenza in luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (ad esempio attività di ristorazione e attività commerciali), indipendentemente dal numero di lavoratori.