Come noto, il datore di lavoro e i dirigenti devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza” (art.18 c.1 lett.b) D.Lgs.81/08).
Purtroppo, dall’analisi della giurisprudenza emerge che, a volte, pur in presenza di tale designazione e quindi di una formale costituzione della squadra di gestione delle emergenze, nell’effettività non vi siano le condizioni per una reale e adeguata operatività della stessa e, a monte, non vi sia un pieno e adeguato adempimento dell’obbligo normativo.
Fonte: puntosicuro.it
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