Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro è stato ridefinito dalla Legge nr 215/2021 che ne ha modificato in maniera sostanziale la nomina, il ruolo e gli obblighi del preposto.
La prima novità riguarda l’articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto, nello specifico prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:
“individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività“.
La norma quindi, oltre a prevedere la possibilità di un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto, introduce nuovi obblighi, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all’articolo 19 del Testo Unico. Dunque, in presenza di “non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale“, il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:
- intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
- se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Il preposto assume quindi un ruolo centrale affiancando datore di lavoro e dirigente.
L’articolo 26 del Testo Unico prevede anche un’integrazione che riguarda l’obbligo di nomina del preposto anche per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto. I datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) devono infatti indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto. Dunque, è necessario che almeno un operatore presente in cantiere sia nominato e formato per ricoprire tale ruolo.
Importanti sono anche le modifiche che riguardano la formazione, come specificato all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 è prevista la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, e viene introdotto l’obbligo formativo per il datore di lavoro.
Per il preposto, invece, in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative diventano biennali, non più quinquennali, e dovranno essere svolte interamente in presenza.
Ricordiamo che SafeNet è a Vostra disposizione, per tutti gli adempimenti e gli obblighi formativi per essere in regola in una materia delicata e fondamentale. Se desideri maggiori informazioni, contattaci





