Il 7 novembre 2024 la Conferenza Stato-Regioni si è riunita con l’obiettivo di approvare il testo relativo all’Accordo Stato Regioni per la Formazione del 2024, deliberato a ottobre. Non si è però arrivati a una conclusione e il tutto è rimandato. Restano tuttavia valide alcune novità già anticipate dalle bozze, che saranno riviste solo in alcune parti, ma non in maniera significativa.
In attesa dell’approvazione ufficiale, riportiamo le principali novità che introdurrà la nuova norma.
A cosa serve l’Accordo Stato-Regioni
L’Accordo Stato-Regioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha l’obiettivo di definire la durata e i contenuti minimi dei percorsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro. Doveva essere adottato già nel 2022 allo scopo di accorpare, rivedere e aggiornare gli attuali accordi formativi del Decreto Legislativo 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.
L’attuazione dell’accordo coinvolge tutte le regioni d’Italia, anche quelle a statuto autonomo, al fine di avere un’uniformità nell’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e di fornire a tutti i soggetti coinvolti una formazione condivisa e pensata per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Cosa prevede l’Accordo Stato-Regioni 2024
Le novità contenute nella bozza definitiva riguardano i soggetti formatori e i docenti, la durata e i contenuti dei corsi da seguire e la modalità di frequenza dei corsi. Vediamo nel dettaglio cosa prevede:
- soggetti formatori e docenti: vengono confermati come formatori i soggetti già riconosciuti a norma di legge, quali istituzioni scolastiche, enti pubblici, sindacati, comitati paritetici, soggetti accreditati in regione; mentre è previsto da parte delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e degli organismi paritetici l’utilizzo di “strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione” accreditate secondo “i modelli definiti dalle regioni”;
- durata e contenuti della formazione dei lavoratori: rimane la distinzione corso sui rischi generali e sui rischi specifici connessi con quelli della singola impresa/comparto di appartenenza. Viene confermata la durata e i contenuti del corso generale (4 ore) quale credito permanente (una tantum). La durata del corso per i rischi specifici viene portata a 6 ore “minime”, e per gli edili (rischio alto) rimane di 16 ore (4+12);
- modalità di erogazione della formazione: per effettuare la formazione la modalità e-learning e in videoconferenza sincrona viene estesa anche ai corsi specifici e non solo generici;
- nuovi corsi di formazione per l’utilizzo delle attrezzature: Corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carroponte; corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta o CRF); corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM);
- la formazione viene prevista anche per i datori di lavoro, con un percorso di 16 ore su temi normativi e sulla sicurezza del lavoro. Chi opera nel settore edile dovrà fare una formazione aggiuntiva, definita “cantieri”, di 6 ore.
Si può notare che gli interventi legislativi puntano a un’estensione della formazione in tema di sicurezza sul lavoro sia nel numero di ore sia nelle modalità. L’obiettivo è di diffondere la cultura della sicurezza a lavoratori e datori di lavori in maniera molto più ampia rispetto a com’è adesso.
Sono inoltre previste delle modalità di verifica dell’apprendimento e degli aggiornamenti costanti per assicurarsi che le disposizioni siano state acquisite e che ci sia sempre un allineamento alle regole emanate. Aggiorneremo questo articolo quando l’Accordo sarà ufficializzato.
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